Art. 10.
(Prostituzione di persone extracomunitarie).

      1. Possono esercitare la prostituzione sul territorio nazionale le persone extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno.
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sussiste sempre grave sfruttamento quando la persona extracomunitaria sia stata indotta o costretta all'esercizio della prostituzione».